Deducibilità fiscale: un motivo in più per sostenere il Banco Alimentare
Per le imprese in caso di donazione in denaro o in natura
L’art. 83 del D.Lgs. 117/2017 dall’ 1 gennaio 2018 prevede la possibilità per enti e società di dedurre/detrarre le erogazioni liberali a favore- delle Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 266/91 (ODV), ai sensi di quanto disposto dall’art. 104 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
- dedurre la liberalità in denaro o in natura dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere utilizzata a scomputo del reddito complessivo (fino a concorrenza del suo ammontare) dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.
N.B. Donazioni in Natura
Per quanto riguarda le donazioni in natura, con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze verranno individuate le tipologie di beni in natura che daranno diritto all’agevolazione e saranno stabiliti i criteri per la loro valorizzazione. Ad oggi tale decreto non è stato ancora emanato.
In alternativa è possibile anche usufruire delle agevolazioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in particolare:
- l’art. 100 co. 2 lett. h) del Tuir che prevede la deduzione dal reddito di impresa per un importo pari al 2% del reddito dichiarato nei limiti di 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus potrà essere applicato fino all’operatività del RUNTS.
Per le imprese in caso di donazione di eccedenze alimentari e beni di cui alla l. n. 166/2016
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