Deducibilità fiscale: un motivo in più per sostenere il Banco Alimentare
Per le persone fisiche
L’art. 83 del D.Lgs. 117/2017 dall’ 1 gennaio 2018, prevede la possibilità per le persone fisiche, di dedurre/detrarre le erogazioni liberali, in particolare, a favore- delle Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 266/91 (ODV), ai sensi di quanto disposto dall’art. 104 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
- detrarre dall’imposta lorda sul reddito (irpef) un importo pari al 30% dell’erogazione liberale in denaro o in natura a favore degli enti di cui sopra nel limite annuo di 30.000 Euro. Tale limite è elevato a 35% per le sole erogazioni in denaro a favore di organizzazioni di volontariato;
o in alternativa:
- dedurre la liberalità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
N.B. Donazioni in Natura
Per quanto riguarda le donazioni in natura, con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze verranno individuate le tipologie di beni in natura che daranno diritto all’agevolazione e saranno stabiliti i criteri per la loro valorizzazione. Ad oggi tale decreto non è stato ancora emanato.
In alternativa è possibile anche usufruire delle agevolazioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in particolare:
- l’art. 15 co 1.1. del Tuir che prevede la detrazione del 26% in relazione alle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 30.000 euro annui, effettuate da persone fisiche a favore di Onlus potrà essere applicato fino all’operatività del RUNTS.